Titolare Effettivo

registrati al sito

 

ATTENZIONE: con ordinanza n. 8083/2023 del 7/12/2023 emessa dal TAR del Lazio sono stati sospesi i termini per la comunicazione del Titolare Effettivo.

 

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio), impongono già da anni a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all’identificazione del cliente o del titolare effettivo inteso come la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.

 

Cosa si intende per titolare effettivo?

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Il titolare effettivo di società è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

  • il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;
  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

Il titolare effettivo di persone giuridiche private è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

 

In aggiunta a questo obbligo, l’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, inclusi i trust, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

 

Il titolare effettivo si comunica al Registro delle imprese, da parte delle imprese stesse, solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

  • da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure;
  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei trust.

 

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazioneNon sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

 

La comunicazione al Registro delle imprese

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

Il nostro Studio Vi aggiornerà in merito all’avanzamento dell’iter operativo e sarà a disposizione per la predisposizione della pratica.

 

Registrati sul nostro sito cliccando qui, una volta che le credenziali saranno attive, accedendo troverai un form dedicato alla raccolta dei dati necessari all’invio della pratica