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ruolo agenti
del 10/08/2010


L'agente di commercio e' colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio e' un agente di commercio che, puo' concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

Dal 8 maggio 2010 e' entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo lasciando inalterata la necessita' dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'.

Requisiti per l'esercizio dell'attivita'.

Nel caso di societa', l'oggetto sociale deve prevedere l'attivita' di agenzia e/o rappresentanza in forma chiara ed esplicita.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, se trattati di societa', da tutti i legali rappresentanti e dai procuratori.

Requisiti morali:

non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);

non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti professionali:

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, ossia lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, inquadrato al primo o secondo livello del contratto del commercio oppure al sesto o settimo livello del contratto dell'industria, presso un'impresa che abbia esercitato attivita' di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;

oppure

aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualita' di titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attivita' di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;

oppure

aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualita' di titolare o legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attivita' di agenzia o rappresentanza in forma libera;

oppure

aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione;

oppure

essere stato iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 7 maggio 2010 (sono escluse le posizioni gia' cancellate a tale data).

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